IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Visto l'art. 87, quinto comma, della Costituzione; Visti gli articoli 89, 100 e 107, primo comma, del testo unico delle leggi costituzionali concernenti lo statuto speciale per il Trentino-Alto Adige, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 19 novembre 1987, n. 527, recante norme di attuazione dello statuto speciale per il Trentino-Alto Adige in materia di comunicazioni e trasporti di interesse provinciale; Vista la sentenza della Corte costituzionale n. 37 del 14 febbraio 1989, che ha dichiarato l'illegittimita' costituzionale dell'art. 2, comma 2, del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 527 del 1987; Sentita la commissione paritetica per le norme di attuazione, prevista dall'art. 107, secondo comma, del citato testo unico; Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 30 novembre 1990; Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro per gli affari regionali ed i problemi istituzionali, di concerto con i Ministri dei trasporti e del tesoro; E M A N A il seguente decreto legislativo: Art. 1. 1. Nell'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 19 novembre 1987, n. 527, sono inseriti i seguenti commi in luogo del comma 2 dichiarato costituzionalmente illegittimo dalla Corte costituzionale con sentenza n. 37 del 14 febbraio 1989: " 2. La normativa provinciale in materia di sicurezza dei trasporti ferrotranviari e filotranviari deve fare comunque salve le prescrizioni tecniche contenute nella normativa statale. 2-bis. Le province, per l'esercizio della funzione amministrativa nella materia di cui al comma 1, possono avvalersi, ai sensi dell'articolo 10, dei competenti organi dello Stato, sulla base di apposita convenzione. 2-ter. Fino alla data di entrata in vigore della legge provinciale di cui al comma 2, le funzioni amministrative in materia di sicurezza continuano ad essere esercitate dai competenti organi dello Stato.". AVVERTENZA: Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto ai sensi dell'art. 10, commi 2 e 3, del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge modificate o alle quali e' operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.
Note alle premesse: - L'art. 87, comma quinto, della Costituzione conferisce al Presidente della Repubblica il potere di promulgare leggi e di emanare i decreti aventi valore di leggi e regolamenti. - Il testo dell'art. 89 del decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670, e' il seguente: "Per la provincia di Bolzano sono istituiti ruoli del personale civile, distinti per carriere, relativi alle amministrazioni statali aventi uffici nella provincia. Tali ruoli sono determinati sulla base degli organici degli uffici stessi, quali stabiliti, ove occorra, con apposite norme. Il comma precedente non si applica per le carriere direttive dell'Amministrazione civile dell'interno, per il personale della pubblica sicurezza e per quello amministrativo del Ministero della difesa. I posti dei ruoli, di cui al primo comma, considerati per amministrazione e per carriere, sono riservati a cittadini appartenenti a ciascuno dei tre gruppi linguistici, in rapporto alla consistenza dei gruppi stessi, quale risulta dalle dichiarazioni di appartenenza rese nel censimento ufficiale della popolazione. L'attribuzione dei posti riservati a cittadini di lingua tedesca e ladina sara' effettuata gradualmente, sino al raggiungimento delle quote di cui al comma precedente, mediante le nuove assunzioni in relazione alle vacanze che per qualsiasi motivo si determinano nei singoli ruoli. Al personale dei ruoli di cui al primo comma e' garantita la stabilita' di sede nella provincia, con esclusione degli appartenenti ad amministrazioni o carriere per le quali si rendano necessari i trasferimenti per esigenze di servizio per addestramento del personale. I trasferimenti del personale di lingua tedesca saranno comunque, contenuti nella percentuale del dieci per cento dei posti da esso complessivamente occupati. Le disposizioni sulla riserva e ripartizione della proporzionale tra gruppi linguistici italiano e tedesco dei posti esistenti nella provincia di Bolzano sono estese al personale della magistratura giudicante e requirente. E' garantita la stabilita' nella sede della provincia stessa ai magistrati appartenenti al gruppo linguistico tedesco, ferme le norme dell'ordinamento giudiziario sulle incompatibilita'. Si applicano anche al personale della magistratura in provincia di Bolzano i criteri per la attribuzione dei posti riservati ai cittadini di lingua tedesca, fissati nel quarto comma del presente articolo". - Il testo dell'art. 100 del decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670, e' il seguente: "I cittadini di lingua tedesca della provincia di Bolzano hanno facolta' di usare la loro lingua nei rapporti con gli uffici giudiziari e con gli organi e uffici della pubblica amministrazione situati della provincia o aventi competenza regionale, nonche' con i concessionari di servizi di pubblico interesse svolti nella provincia stessa. Nelle adunanze degli organi collegiali della regione, della provincia di Bolzano e degli enti locali, in tale provincia puo' essere usata la lingua italiana o la lingua tedesca. Gli uffici, gli organi e i concessionari di cui al primo comma usano nella corrispondenza e nei rapporti orali la lingua del richiedente e rispondono nella lingua in cui gli atti sono stati avviati da altro organo o ufficio; ove sia avviata d'ufficio, la corrispondenza si svolge nella lingua presunta del cittadino cui e' destinata. Salvo i casi previsti espressamente - e la regolazione con norma di attuazione dei casi di uso congiunto delle due lingue negli atti destinata alla generalita' dei cittadini, negli atti individuali destinata ad uso pubblico e negli atti destinati a pluralita' d'uffici - e' riconosciuto negli altri casi l'uso disgiunto dell'una o dell'altra delle due lingue. Rimane salvo l'uso della sola lingua italiana all'interno degli ordinamenti di tipo militare". - Il testo del comma primo dell'art. 107 del D.P.R. 31 agosto 1972, n. 670, e' il seguente: "Con decreti legislativi saranno emanate le norme di attuazione del presente statuto, sentita una commissione paritetica composta di dodici membri di cui sei in rappresentanza dello Stato, due del Consiglio regionale, due del Consiglio provinciale di Trento e due di quello di Bolzano. Tre componenti devono appartenere al gruppo linguistico tedesco". - Il D.P.R. 19 novembre 1987, n. 527, reca: "Norme di attuazione dello statuto speciale per il Trentino-Alto Adige in materia di comunicazione e trasporti di interesse provinciale". - La sentenza della Corte costituzionale n. 37 del 14 febbraio 1989 e' pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 8 del 22 febbraio 1989 - 1a serie speciale. - Il testo del secondo comma dell'art. 107 del D.P.R. 31 agosto 1972, n. 670, e' il seguente: "In seno alla commissione di cui al precedente comma e' istituita una speciale commissione per le norme di attuazione relative alle materie attribuite alla competenza della provincia di Bolzano, composta di sei membri, di cui tre in rappresentanza dello Stato e tre della provincia. Uno dei membri in rappresentanza dello Stato deve appartenere al gruppo linguistico tedesco; uno di quelli in rappresentanza della provincia deve appartenere al gruppo linguistico italiano". Note all'art. 1: - Il testo del comma 2 dell'art. 2 del D.P.R. 19 novembre 1987, n. 527, e' il seguente: "Rimangono allo Stato le attribuzioni in materia di sicurezza dei trasporti ferrotranviari e filoviari, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 753". - Il testo dell'art. 10 del D.P.R. 19 novembre 1987, n. 527, e' il seguente: "Art. 10. - Le province, in relazione alle esigenze derivanti dall'estero delle attribuzioni ad esse spettanti ai sensi del presente decreto, possono avvalersi degli organi consultivi e dei servizi tecnici dello Stato".