IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 
  Visto l'art. 87, quinto comma, della Costituzione; 
  Visti gli articoli 89, 100 e 107,  primo  comma,  del  testo  unico
delle leggi costituzionali concernenti lo  statuto  speciale  per  il
Trentino-Alto Adige,  approvato  con  decreto  del  Presidente  della
Repubblica 31 agosto 1972, n. 670; 
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 19 novembre  1987,
n. 527, recante norme di attuazione dello  statuto  speciale  per  il
Trentino-Alto Adige  in  materia  di  comunicazioni  e  trasporti  di
interesse provinciale; 
  Vista la sentenza della Corte costituzionale n. 37 del 14  febbraio
1989, che ha dichiarato l'illegittimita' costituzionale dell'art.  2,
comma 2, del citato decreto del Presidente della  Repubblica  n.  527
del 1987; 
  Sentita la commissione  paritetica  per  le  norme  di  attuazione,
prevista dall'art. 107, secondo comma, del citato testo unico; 
  Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri,  adottata  nella
riunione del 30 novembre 1990; 
  Sulla proposta del Presidente del  Consiglio  dei  Ministri  e  del
Ministro per gli affari regionali ed  i  problemi  istituzionali,  di
concerto con i Ministri dei trasporti e del tesoro; 
                              E M A N A 
                   il seguente decreto legislativo: 
                               Art. 1. 
  1. Nell'art. 2 del  decreto  del  Presidente  della  Repubblica  19
novembre 1987, n. 527, sono inseriti i seguenti commi  in  luogo  del
comma  2  dichiarato  costituzionalmente  illegittimo   dalla   Corte
costituzionale con sentenza n. 37 del 14 febbraio 1989: 
  " 2. La normativa provinciale in materia di sicurezza dei trasporti
ferrotranviari  e  filotranviari  deve   fare   comunque   salve   le
prescrizioni tecniche contenute nella normativa statale. 
  2-bis. Le province, per l'esercizio della  funzione  amministrativa
nella materia  di  cui  al  comma  1,  possono  avvalersi,  ai  sensi
dell'articolo 10, dei competenti organi dello Stato,  sulla  base  di
apposita convenzione. 
  2-ter. Fino alla data di entrata in vigore della legge  provinciale
di cui al comma 2, le funzioni amministrative in materia di sicurezza
continuano ad essere esercitate dai competenti organi dello Stato.". 
 
 
AVVERTENZA: 
               Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto ai 
           sensi dell'art. 10, commi 2 e 3, del testo unico approvato 
              con decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 
           1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle 
          disposizioni di legge modificate o alle quali e' operato il 
              rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli 
          atti legislativi qui trascritti. 
 
          Note alle premesse:
          - L'art. 87, comma quinto, della Costituzione conferisce al
          Presidente  della   Repubblica   il  potere  di  promulgare
          leggi  e  di  emanare  i  decreti  aventi valore di leggi e
          regolamenti.
             - Il testo dell'art. 89 del decreto del Presidente della
          Repubblica 31 agosto 1972, n. 670, e' il seguente:
             "Per  la  provincia  di Bolzano sono istituiti ruoli del
          personale civile,  distinti  per  carriere,  relativi  alle
          amministrazioni statali aventi uffici nella provincia. Tali
          ruoli sono determinati  sulla  base  degli  organici  degli
          uffici  stessi,  quali stabiliti, ove occorra, con apposite
          norme.
             Il  comma  precedente  non  si  applica  per le carriere
          direttive dell'Amministrazione civile dell'interno, per  il
          personale   della   pubblica   sicurezza   e   per   quello
          amministrativo del Ministero della difesa.
             I  posti  dei  ruoli, di cui al primo comma, considerati
          per  amministrazione  e  per  carriere,  sono  riservati  a
          cittadini   appartenenti   a   ciascuno   dei   tre  gruppi
          linguistici,  in  rapporto  alla  consistenza  dei   gruppi
          stessi,  quale  risulta dalle dichiarazioni di appartenenza
          rese nel censimento ufficiale della popolazione.
             L'attribuzione dei posti riservati a cittadini di lingua
          tedesca e ladina sara'  effettuata  gradualmente,  sino  al
          raggiungimento  delle  quote  di  cui  al comma precedente,
          mediante le nuove assunzioni in relazione alle vacanze  che
          per qualsiasi motivo si determinano nei singoli ruoli.
             Al  personale  dei  ruoli  di  cui  al  primo  comma  e'
          garantita  la  stabilita'  di  sede  nella  provincia,  con
          esclusione degli appartenenti ad amministrazioni o carriere
          per le quali  si  rendano  necessari  i  trasferimenti  per
          esigenze di servizio per addestramento del personale.
             I  trasferimenti del personale di lingua tedesca saranno
          comunque, contenuti nella percentuale del dieci  per  cento
          dei posti da esso complessivamente occupati.
             Le  disposizioni  sulla  riserva  e  ripartizione  della
          proporzionale tra gruppi linguistici italiano e tedesco dei
          posti  esistenti  nella provincia di Bolzano sono estese al
          personale della magistratura giudicante  e  requirente.  E'
          garantita  la  stabilita' nella sede della provincia stessa
          ai magistrati appartenenti al gruppo  linguistico  tedesco,
          ferme   le   norme   dell'ordinamento   giudiziario   sulle
          incompatibilita'. Si applicano  anche  al  personale  della
          magistratura  in  provincia  di  Bolzano  i  criteri per la
          attribuzione dei posti riservati  ai  cittadini  di  lingua
          tedesca, fissati nel quarto comma del presente articolo".
             -  Il  testo  dell'art.  100  del decreto del Presidente
          della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670, e' il seguente:
             "I  cittadini  di  lingua  tedesca  della  provincia  di
          Bolzano hanno facolta' di usare la loro lingua nei rapporti
          con  gli  uffici giudiziari e con gli organi e uffici della
          pubblica amministrazione situati della provincia  o  aventi
          competenza   regionale,  nonche'  con  i  concessionari  di
          servizi  di  pubblico  interesse  svolti  nella   provincia
          stessa.
             Nelle  adunanze  degli  organi collegiali della regione,
          della provincia di Bolzano e degli  enti  locali,  in  tale
          provincia  puo' essere usata la lingua italiana o la lingua
          tedesca.
             Gli uffici, gli organi e i concessionari di cui al primo
          comma usano nella corrispondenza e nei  rapporti  orali  la
          lingua del richiedente e rispondono nella lingua in cui gli
          atti sono stati avviati da altro organo o ufficio; ove  sia
          avviata d'ufficio, la corrispondenza si svolge nella lingua
          presunta del cittadino cui e' destinata.
             Salvo  i  casi previsti espressamente - e la regolazione
          con norma di attuazione dei casi di uso congiunto delle due
          lingue negli atti destinata alla generalita' dei cittadini,
          negli atti individuali destinata ad uso  pubblico  e  negli
          atti  destinati  a  pluralita'  d'uffici  - e' riconosciuto
          negli altri casi  l'uso  disgiunto  dell'una  o  dell'altra
          delle  due  lingue.  Rimane  salvo  l'uso della sola lingua
          italiana all'interno degli ordinamenti di tipo militare".
             -  Il  testo del comma primo dell'art. 107 del D.P.R. 31
          agosto 1972, n. 670, e' il seguente:
             "Con  decreti  legislativi  saranno  emanate le norme di
          attuazione del presente statuto,  sentita  una  commissione
          paritetica   composta  di  dodici  membri  di  cui  sei  in
          rappresentanza dello Stato, due  del  Consiglio  regionale,
          due  del Consiglio provinciale di Trento e due di quello di
          Bolzano.  Tre  componenti  devono  appartenere  al   gruppo
          linguistico tedesco".
             -  Il  D.P.R.  19 novembre 1987, n. 527, reca: "Norme di
          attuazione dello  statuto  speciale  per  il  Trentino-Alto
          Adige  in materia di comunicazione e trasporti di interesse
          provinciale".
             -  La  sentenza  della Corte costituzionale n. 37 del 14
          febbraio 1989 e' pubblicata nella Gazzetta Ufficiale  n.  8
          del 22 febbraio 1989 - 1a serie speciale.
             - Il testo del secondo comma dell'art. 107 del D.P.R. 31
          agosto 1972, n. 670, e' il seguente:
             "In  seno alla commissione di cui al precedente comma e'
          istituita  una  speciale  commissione  per  le   norme   di
          attuazione relative alle materie attribuite alla competenza
          della provincia di Bolzano, composta di sei membri, di  cui
          tre  in  rappresentanza  dello Stato e tre della provincia.
          Uno  dei  membri  in  rappresentanza   dello   Stato   deve
          appartenere al gruppo linguistico tedesco; uno di quelli in
          rappresentanza della provincia deve appartenere  al  gruppo
          linguistico italiano".
          Note all'art. 1:
             -  Il  testo  del  comma  2  dell'art.  2  del D.P.R. 19
          novembre 1987, n.  527, e' il seguente:
             "Rimangono  allo  Stato  le  attribuzioni  in materia di
          sicurezza dei trasporti ferrotranviari e filoviari, di  cui
          al  decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980,
          n. 753".
             -  Il testo dell'art. 10 del D.P.R. 19 novembre 1987, n.
          527, e' il seguente:
             "Art.  10.  -  Le  province,  in relazione alle esigenze
          derivanti dall'estero delle attribuzioni ad esse  spettanti
          ai  sensi  del  presente  decreto,  possono avvalersi degli
          organi consultivi e dei servizi tecnici dello Stato".